1. La presente legge stabilisce le agevolazioni da riconoscere alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori. Le agevolazioni sono volte a ridurre le eventuali difficoltà organizzative derivanti ai citati soggetti da sopraggiunti stati di maternità delle dipendenti nonché da congedi di paternità o parentali dei dipendenti, che possono essere causa di limitazioni qualitative e quantitative delle prestazioni erogate o dei prodotti offerti e compromettere la posizione sul mercato dei soggetti stessi.
2. Sono fatte salve le norme in materia stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
1. Le agevolazioni si applicano alle imprese e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1 che hanno da uno a più dipendenti o soci lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in congedo per maternità o per paternità oppure dipendenti genitori o soci lavoratori genitori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che usufruiscono dei periodi di congedo parentale previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, quando superano i due mesi in un'unica soluzione nel corso dell'anno solare.
1. Il limite temporale previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per la sostituzione di personale qualificato è ampliato fino a novanta giorni nei casi di maternità obbligatoria; negli altri casi la sostituzione può essere anticipata per un periodo comunque non superiore alla durata del congedo e comunque per non più di novanta giorni.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge lo sgravio contributivo di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato al 100 per cento, sia in favore del datore di lavoro che del lavoratore assunto in sostituzione, qualora il rapporto si mantenga per tutta la durata dell'astensione obbligatoria o, nel caso di congedi di maternità, paternità e parentali, se la durata degli stessi è di almeno due mesi continuativi nel corso dell'anno solare. Il beneficio è riconosciuto e conguagliato nella retribuzione relativa all'ultimo mese di sostituzione.
3. Nel caso le parti interessate, individuate nel datore di lavoro, nel sostituito e nel sostituto, concordino un periodo di sostituzione di almeno dodici mesi, inclusi i mesi che precedono l'astensione obbligatoria, all'indennità spettante nel periodo di astensione facoltativa a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si aggiunge una indennità di valore pari al 30 per cento a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo, a valere quale contributo di formazione professionale del sostituto lavoratore, beneficia di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si manifesta il requisito temporale del dodicesimo mese e per tutti i mesi maturati nel periodo. La parte restante è scomputata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo.
1. È facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano stabilire nell'ambito dell'autonomia impositiva decentrata, provvedimenti di sostegno alle piccole imprese, ai professionisti e alle società cooperative sociali individuati ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.
1. Allo scopo di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata